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STATUTO C.E.Fa.S. ETS
Articolo n° 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita con sede legale a Zevio (Verona) in via San Pio X,1 una Associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile ed in ottemperanza alle norme del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s. denominata “ C.E.Fa.S ETS” che ha lo scopo di realizzare servizi sociali, sanitari e assistenziali rivolti al singolo, alla coppia e alla famiglia senza finalità di lucro. L’uso dell’acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione e in ogni comunicazione pubblica, è subordinato all’iscrizione del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE previsto dal decreto leg.vo n.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE, IN BREVE CTS). Il Consiglio Direttivo potrà istituire anche sedi operative altrove. L’assemblea ordinaria potrà modificare la sede legale senza che ciò costituisca modifica statutaria.
Articolo n° 2 – SCOPI
L’Associazione C.E.Fa.S. ETS (di seguito Centro) ha lo scopo di realizzare un consultorio familiare per fornire un servizio di consulenza e assistenza ai giovani che si preparano alla vita, alla famiglia in via di formazione o in atto, alle coppie o al singolo, al fine esclusivo di perseguire finalità di solidarietà sociale, a beneficio sia ai soci che ai terzi o per interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Quanto sopra ai sensi e per le finalità della Legge n° 405 del 29 luglio 1975 istitutiva dei Consultori Familiari.
Si propone la promozione e la salvaguardia dei valori dell’amore, della vita, del matrimonio, della famiglia e di un corretto uso della sessualità. Trae ispirazione, in questa sua opera, dai principi della Dottrina Cristiana e dal Magistero delle Chiesa. Opera direttamente e anche tramite altri enti, associazioni o singoli che intendessero collaborare con l’Associazione o chiederne l’intervento.
Pertanto L’Associazione, con riferimento al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, realizzerà le seguenti attività d’interesse generale previste dall’art. 5 del medesimo decreto:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive
modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e
successive modificazioni (lettera c).
L’associazione potrà inoltre esercitare, nei limiti delle previsioni dell’art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 con delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate comunque secondarie e strumentali alle stesse.
L’associazione può inoltre, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, raccogliere fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Articolo n° 3 – PATRIMONIO –
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà del Centro a vario titolo;
- da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti, nonché da eventuali contributi volontari degli utenti.
Le fonti di finanziamento sono costituite:
- dalle quote dei soci e dagli eventuali contributi degli stessi;
- dai proventi di iniziative promosse dal Centro stesso nell’ambito delle sue finalità;
- dai contributi di Enti pubblici e privati;
- da fondi ministeriali od europei per lo svolgimento di progetti finalizzati al perseguimento delle attività statutarie;
- dalla gestione economica del patrimonio;
- da ogni altro tipo di entrata derivante dalle attività di interesse generale, dalle eventuali attività diverse e/o da raccolte fondi.
Le quote annuali versate per l’adesione all’associazione e le eventuali quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolate a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà, o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a terzi, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo n° 4 – ATTIVITA’ -
Per realizzare le sue finalità, il Centro si propone di:
- operare interventi di assistenza diretta, nei confronti dei singoli, delle coppie e dei gruppi familiari, per cercare la soluzione di concreti problemi relazionali, psicologici, pedagogici, sanitari, sociali e morali;
- organizzare attività tendenti alla diffusione dell’informazione e alla divulgazione delle conoscenze scientifiche sulle problematiche della coppia, dell’educazione sessuale, della gravidanza, della paternità e maternità responsabili;
- sensibilizzare gruppi, singoli ed enti alle problematiche dell’infanzia, dei minori, dei giovani e della famiglia;
- in accordo e in collaborazione con gli Organi Collegiali della Scuola, con le Autorità competenti e con le PA competenti in materia, organizzare cicli di conferenze, dibattiti e corsi per scuole d’ogni ordine e anche per categorie diverse, sia presso sedi scolastiche, sia in altri locali pubblici, utilizzando esperti a tale scopo destinati;
- fornire un’attiva collaborazione agli Organi Giudiziari, per l’espletamento delle loro funzioni nei riguardi della famiglia e della problematica minorile, tramite l’equipe del Centro (psicologi, consulenti, assistenti sociali e altri operatori);
- collaborare attivamente con associazione ed enti che si interessino ai problemi della famiglia e al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo n° 1.
Articolo n° 5 – ORGANI DEL C.E.Fa.S. ETS
Sono organi del Centro:
1) L’Assemblea dei Soci
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Presidente
4) Il Direttore dell’Equipe
5) Il Segretario del Centro
6) Il rappresentante dei Parroci del territorio
7) L’organo di Controllo e l’eventuale Organo di revisione
Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’incarico ricoperto.
Articolo n° 6 – SOCI
I soci si distinguono in:
- fondatori: le persone che hanno costituito l’Associazione;
- ordinari: tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente per il
raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente statuto. Il socio ordinario può delegare per le Assemblee, con atto scritto, un altro socio di sua fiducia;
- onorari: le persone nominate dal Consiglio Direttivo per benemerenze acquisite
nel campo della cultura, delle scienze, dell’arte o della professione.
Tutti i soci devono condividere le finalità del C.E.Fa.S ETS e la sua ispirazione cristiana. Si impegnano a dare, per quanto è possibile, la loro collaborazione per le attività del Centro.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito e la comunicazione di accettazione deve essere comunicata all’interessato entro 30 giorni e annotata nel libro soci.
Il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Il socio che ha proposto la domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può presentare le sue controdeduzioni; se la domanda è nuovamente respinta può presentare istanza di deliberazione finale all’Assemblea.
I soci fondatori e quelli ordinari sono tenuti a versare la quota stabilita annualmente dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, o esclusione con i principi informatori del Centro, che possono comportare l’esclusione del socio se riguardano:
- il mancato ottemperamento alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- l’arrecare di danni morali o materiali all’associazione;
- l’assenza ingiustificata all’assemblea per almeno due volte consecutive.
I giudizi di morosità sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei suoi membri.
Al Socio che sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione è assegnato un termine di trenta giorni per appellarsi all’Assemblea, che deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di appello da inviare al consiglio direttivo; l’assemblea delibera in via definitiva.
I soci acquisiscono il diritto di voto dalla loro iscrizione a libro soci che deve avvenire contestualmente alla delibera di ammissione.
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta al Segretario, che li deve mettere a disposizione entro 20 giorni dal recepimento della stessa.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Articolo n° 7 – L’ASSEMBLEA –
L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, ordinari e onorari e si riunisce almeno una volta all’anno.
Viene convocata dal Presidente mediante avviso inviato ai soci anche a mezzo posta, mail o altro mezzo atto a garantirne la prova del ricevimento entro sette giorni dalla data della convocazione. L’avviso deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno. Le riunioni possono tenersi in Videoconferenza o altri mezzi telematici ovvero l’espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia garantita la possibilità di identificazione dei partecipanti.
In seduta ordinaria:
- approva il Regolamento interno ed eventuali sue modifiche;
- formula le direttive generali del programma del Centro che viene definito o attuato dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consultivo e l’eventuale Bilancio Sociale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, come precisato al seguente articolo n. 8;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i Probiviri che non devono essere soci;
- stabilisce la quota annuale associativa;
- studia e propone al Consiglio iniziative e attività;
- delibera su quanto demandato per legge o statuto;
- delibera sulla istituzione di un contratto assicurativo per le responsabilità inerenti al funzionamento dei servizi.
Le assemblee ordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo a un’ora di distanza dalla prima, l’Assemblea è valida con la presenza di un terzo dei soci, deleghe comprese.
Per la validità delle deliberazioni, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
In seduta straordinaria:
- approva eventuali modifiche dello Statuto;
- dispone lo scioglimento dell’Associazione;
- dispone la destinazione dei beni in conseguenza dello scioglimento.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo a un’ora di distanza dalla prima, basterà la presenza della metà dei soci stessi, deleghe incluse.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole qualificato dei due terzi dei votanti. Lo scioglimento viene deliberato dall’assemblea straordinaria validamente costituita con il voto favorevole dei ¾ dei soci.
Le sedute ordinarie e straordinarie dell’Assemblea, possono essere convocate anche su iniziativa scritta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci; il Presidente è tenuto a riunire l’Assemblea entro il termine massimo di giorni trenta.
Alle assemblee dei soci partecipano a pieno titolo il Direttore dell’Equipe e il rappresentante della Congrega.
Si redige verbale delle deliberazioni di Assemblea; i verbali sono compilati dal Segretario del Centro, trascritti in apposito registro e firmati dal Segretario stesso e dal Presidente.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Centro; in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
Articolo n° 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO –
- E’ composto dai 5 consiglieri nominati dall’Assemblea, dal Direttore dell’Equipe e dal rappresentante dei Parroci del territorio.
- Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni hanno validità con il voto favorevole della metà più uno dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario del Centro.
- Nomina il Direttore dell’Equipe.
- Dirige l’attività del Centro definendo e attuando i programmi
- Prende tutte le iniziative che ritiene utili per raggiungere gli scopi statutari e attuare le delibere assembleari
- Propone all’Assemblea il Regolamento Interno.
- Delibera l’ammissione di Soci ordinari e onorari.
- Amministra in via ordinaria e straordinaria i fondi e il patrimonio del Centro per l’attuazione dei programmi dell’Associazione.
- Prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo e l’eventuale Bilancio Sociale da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
- Procede alla nomina di collaboratori e di eventuali dipendenti e le modalità del servizio.
- Sottopone all’Assemblea eventuali modifiche dello Statuto o del Regolamento interno, proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci.
- Cura la linea di condotta da tenere con le PA competenti in materia e con la Regione.
- Formula l’ordine del giorno per l’Assemblea dei Soci.
- Propone all’Assemblea i nominativi per la sostituzione dei membri dimissionari del Consiglio. La nomina deve avvenire entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica e il nuovo eletto fa parte del Consiglio fino alla scadenza del mandato della persona sostituita.
- Dura in carica un triennio e i suoi membri possono essere rieletti; gli stessi possono recedere dalla carica previo un preavviso di almeno tre mesi.
- Il Consiglio Direttivo si unisce in via ordinaria ogni trimestre, o su convocazione del Presidente, o quando ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei membri.
- E’ convocato mediante avviso da inviarsi ai singoli componenti, anche a mezzo posta, mail o altro mezzo telematico almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione; l’avviso deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno.
- I verbali delle sedute, compilati e firmati dal Segretario, devono essere sottoscritti dal Presidente.
Articolo n° 9 – IL PRESIDENTE –
Il Presidente del Centro è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta.
E’ il legale rappresentante del Centro, con i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi e delle autorità, cura il servizio di pubbliche relazioni.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee dei soci, provvedendo alla esecuzione delle loro deliberazioni.
Cura l’amministrazione del patrimonio e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell’ambito delle deleghe deliberate dal Consiglio.
Vigila sull’andamento del Centro sia per l’aspetto formale e burocratico, sia per la corretta realizzazione delle finalità istituzionali.
Designa il Vicepresidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo n° 10 – IL DIRETTORE DELL’EQUIPE -
Il Direttore dell’Equipe viene nominato dal Consiglio Direttivo e ne fa parte di diritto: partecipa con voto deliberativo alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio.
Mantiene il collegamento tra il Consiglio Direttivo e gli operatori del servizio.
Articolo n° 11 – IL SEGRETARIO DEL CENTRO –
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente e con il Direttore dell’Equipe nell’amministrazione del Centro, nel servizio di cassa e contabilità; cura la pubblicazione delle delibere delle assemblee e del consiglio direttivo; cura la corrispondenza, la tenuta dell’archivio e degli atti contabili e dei libri sociali.
Articolo n° 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal decreto leg.vo n. 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Dura in carica un triennio e può essere rieletto.
Articolo n° 13 – L’ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO O RENDICONTO – BILANCIO SOCIALE E PUBBLICITA’ DEI COMPENSI
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il bilancio consuntivo, (da formulare in conformità agli schemi di bilancio previsti dal CTS) e preventivo entro il 31 Marzo di ogni anno e sottoporlo entro il 30 Aprile all’Assemblea Ordinaria.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui (salvo variazione dei limiti imposti dalla legge) l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui (salvo variazione dei limiti previsti dalla legge) l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Articolo n° 14 – LIBRI SOCIALI
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del segretario.
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo tenuto a cura del
segretario verbalizzante;
d) il libro dell’organo di controllo o dei revisori legali dei conti tenuti dagli organi stessi;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo o del Segretario.
Articolo n° 15– VOLONTARI
I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai/lle volontari/ie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari e volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i/le volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo n° 16 – RAPPORTI DI LAVORO
L’associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 anche avvalendosi dei propri associati/te.
Articolo n° 17 – SCIOGLIMENTO –
L’Assemblea, dovendo determinare lo scioglimento dell’Associazione – in qualsiasi tempo e per qualunque motivo – stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.
Il patrimonio verrà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità uguali o affini, e che non persegua scopi di lucro. Detto ente verrà scelto dalla stessa Assemblea, tra quelli proposti dall’Ordinario Diocesano in accordo con il Consulente ecclesiastico e il rappresentante della Congrega dei Sacerdoti, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del decreto leg.vo n. 117/2017 o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale
Articolo n° 18 – CONTROVERSIE E PROBIVIRI –
Le controversie tra i soci e tra questi e il Centro o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri (tre effettivi e due supplenti) che dovranno essere eletti dall’Assemblea e che dureranno in carica tre anni.
Essi giudicheranno in via inappellabile, quali amichevoli compositori, in dispensa di ogni formalità di procedura, secondo il rito dell’arbitrato irrituale.
Articolo n° 19 – RINVIO –
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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